INDAGINI FINANZIARIE

Indagini finanziarie, uno strumento "forte" contro le violazioni fiscali

Le indagini finanziarie sono uno strumento efficace per supportare l'accertamento e contrastare le violazioni finanziarie. Dopo averne delineato l' ambito soggettivo e oggettivo , concentrandosi, in particolare, sugli i ntermediari finanziari a cui possono essere richiesti dati e informazioni, l'analisi si focalizza sull'iter procedurale da seguire per richiedere e acquisire i predetti dati. Particolare attenzione è poi dedicata all' Archivio dei rapporti , strumento d'indagine "forte" che ha dato un significativo impulso agli accertamenti bancari. Segue una puntuale disamina del regime delle presunzioni derivanti dalle movimentazioni finanziarie e sulle possibili prove contrarie che potrebbero aiutare il soggetto verificato nella difesai. E, infine, una rassegna delle pronunce di Cassazione per orientarsi nella complessa disciplina.

Alla base di rettifiche e accertamenti dati ed elementi emersi in sede di indagine

Le indagini finanziarie rappresentano una delle principali attività di verifica, che può essere avviata su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e delle Commissioni tributarie. La procedura  di indagine bancaria e finanziaria, originariamente contemplata come attività di supporto agli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva e poi anche dell’imposta di registro e e delle imposte ipocatastali, può trovare applicazione nei confronti di  tutti i soggetti passivi delle relative imposte , con la conseguenza che i dati e gli elementi emersi in sede d’indagine possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti in capo ai predetti soggetti verificati. Le indagini finanziarie ed il conseguente accertamento su di esse fondato possono essere eseguite nei confronti di tutti i contribuenti titolari di rapporti finanziari o che hanno compiuto operazioni fuori conto presso gli intermediari finanziari.

L'ampio spettro delle operazioni tracciabili

Dal 2005, secondo quanto stabilito dagli articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972, i dati, le notizie e i documenti che gli Uffici finanziari possono richiedere, previa autorizzazione, concernono qualsiasi rapporto intrattenuto e operazione effettuata con i loro clienti, ivi compresi i servizi forniti e le garanzie prestate da terzi. Prima delle modifiche introdotte dalla legge 311/2004, c.d. Finanziaria 2005, le operazioni che potevano costituire oggetto di richiesta di dati, notizie e documenti riguardavano le sole operazioni di conto corrente e i rapporti inerenti o connessi a tali conti. Dal 2005 , invece, le operazioni relativamente alle quali diviene possibile, per l’Amministrazione finanziaria, chiedere dati, informazioni e documenti sono state estese a tutte quelle intrattenute dagli intermediari finanziari con la propria clientela , peraltro anche di extra-conto non confluite all’interno di un rapporto continuativo.

L'Archivio dei rapporti dietro il successo delle indagini bancarie

Dal 1° gennaio 2006 gli operatori finanziari sono tenuti a rilevare l’anagrafica della clientela in sede di accensione di ogni rapporto ed esecuzione di ogni operazione di natura finanziaria effettuata senza interessamento di un rapporto e a trasmettere in via telematica con cadenza mensile i dati acquisiti nel mese precedente unitamente ai codici identificativi della tipologia di rapporti e operazioni. Questi dati confluiscono nel c.d. Archivio dei rapporti finanziari, che costituisce un’ apposita sezione dell’Anagrafe tributaria e che contiene, in particolare, i nominativi dei soggetti intestatari, ivi inclusi i delegati, dei rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari in corso dal 1° gennaio 2005, il codice identificativo del rapporto, il numero del rapporto stesso, l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’operatore finanziario. Attraverso il collegamento telematico a questa banca dati, i verificatori possono rilevare l’ operatore finanziario presso il quale il soggetto sottoposto a indagini risulta operare . Pertanto, qualora i verificatori ravvisino l’opportunità di approfondire l’indagine al fine di acquisire ulteriori dati e documenti, formuleranno apposita richiesta all’operatore finanziario mediante esclusivo utilizzo dell’indirizzo Pec.

Con l'Archivio individuate le posizioni dei soggetti con criticità

L’Archivio dei rapporti e le informazioni in esso contenute, oltre a rappresentare un utilissimo strumento per avviare le indagini finanziarie e supportare l’accertamento , è diventato ormai anche un imprescindibile mezzo di individuazione delle posizioni dei soggetti con criticità meritevoli di attenzione. Infatti, sebbene in un primo momento, secondo quanto stabilito dall’art. 11 del Dl 201/2011, attraverso l’analisi centralizzata delle informazioni in esso raccolte e contenute, gli organi deputati al controllo avrebbero dovuto creare, a livello centrale, delle liste selettive di controllo ossia dei veri e propri elenchi di contribuenti a rischio evasione, le previsioni sulla creazione delle liste sono state sostituite dalla previsione di utilizzo dell’Archivio  dei rapporti per l’analisi del rischio evasione  sulla base dei criteri da stabilirsi annualmente , sia a scopo preventivo nella strategia di compliance, che al fine di migliorare l’efficienza dell’azione di accertamento.

In caso di verifica "notizia immediata" al contribuente indagato

Dopo aver selezionato il soggetto da accertare e aver individuato attraverso l’accesso all’Anagrafe dei rapporti gli intermediari finanziari con cui il medesimo soggetto ha avuto rapporti nel periodo d’imposta oggetto di controllo, i verificatori devono essere autorizzati dai rispettivi organi sovraordinati per poter chiedere agli intermediari coinvolti il dettaglio delle movimentazioni effettuate negli anni oggetto di controllo. Una volta ottenuta l’autorizzazione, le richieste di dati , notizie e informazioni agli intermediari finanziari, in relazione ai rapporti e alle operazioni finanziarie, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica . Il termine entro cui gli intermediari devono dar seguito alla richiesta degli uffici dell’Amministrazione finanziaria è fissato in 30 giorni, prorogabile di ulteriori 20. Il responsabile di struttura o di sede dell’operatore finanziario cui viene indirizzata la richiesta deve darne “notizia immediata” al contribuente . Tuttavia, secondo l’interpretazione resa dall’Agenzia delle Entrate, l’eventuale inadempimento dell’obbligo informativo da parte dell’intermediario finanziario, nei confronti del proprio cliente soggetto a indagine, non implica alcun vizio di legittimità del procedimento.

L'esame delle risultanze delle indagini e il regime delle presunzioni

Una volta acquisite le informazioni finanziarie richieste , i verificatori devono riscontrare se le movimentazioni attive e passive sono coerenti o meno con la contabilità del contribuente verificato ovvero non rilevano per la determinazione del reddito e/o della base imponibile Iva, come anche, con riguardo alle persone fisiche, che non risultino compatibili con la loro complessiva capacità contributiva. Ai fini delle imposte sui redditi, Iva e Irap, infatti, i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del Dpr 600/1973 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine. Soltanto ai fini delle imposte sui redditi e Irap, inoltre, sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a mille euro giornalieri e, comunque, a 5mila euro mensili.

La possibile difesa del contribuente e la prova contraria

Le indagini finanziarie consentono di controllare i movimenti transitati sui conti correnti di un soggetto per scoprire se ha sottratto dell’imponibile a tassazione. La presunzione legale a favore del Fisco può essere superata solo con la prova contraria a carico del contribuente . In particolare, i dati e gli elementi acquisiti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine. Pertanto, ai fini delle imposte dirette, i versamenti e i prelevamenti non giustificati potranno essere contestati dall’Ufficio come maggiore reddito imponibile . Il maggior imponibile accertato è così composto dalla sommatoria dei movimenti privi di valida giustificazione. La Cassazione afferma che la prova deve essere analitica e non generica , con indicazione di ogni movimento bancario , per dimostrare come ciascuna operazione è estranea a fatti imponibili. Il contribuente deve così produrre prove diverse da affermazioni apodittiche, generiche, sommarie e “cumulative”. Ed è proprio questa una delle principali difficoltà che si riscontra talvolta nell’applicazione di tale principio.

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