Numero 12 -


Termini perentori per la notifica della cartella di pagamento

Le cartelle di pagamento vanno notificate nei termini perentori di cui all’art. 25 del Dpr 602/1973. Si tratta di termini di decadenza , per cui a essi non sono applicabili gli istituti dell’interruzione e della sospensione, che la legge prevede invece per il termine di prescrizione. Il mancato esercizio del diritto , ossia della notifica, nel termine assegnato dalla legge comporta quindi l’ estinzione del diritto stesso e l’impossibilità per l’agente della riscossione di procedere alla riscossione del credito.

Laura Ambrosi

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