ACCERTAMENTO
Con questo numero di fine anno Guida ai Controlli Fiscali si congeda dai suoi lettori. Augurandosi di essere stata un supporto informativo autorevole, li ringrazia per la fiducia accordata in tutti questi anni, nella speranza di continuare a trovarli sulle pagine di Settimana Fiscale , che ne recepirà i contenuti. Si ringraziano inoltre tutte le Firme che hanno collaborato assiduamente con la testata, condividendo competenze ed esperienze frutto dell'esercizio quotidiano della professione. Grazie ai loro contributi, si è potuto dare alla rivista identità, valore e organicità, consentendo di realizzare un prodotto di qualità. La Redazione
Gli interventi normativi adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria del Covid-19 hanno definito il nuovo perimetro dei termini di decadenza degli atti impositivi. In particolare, al fine di favorire la ripresa economica e quindi differire l’emissione degli atti di accertamento a carico dei contribuenti, il Legislatore è intervenuto sui termini di accertamento per gli atti in scadenza nell’anno 2020 e sui termini di notifica delle cartelle di pagamento. Tali ultimi differimenti sono lo spunto per affrontare una disamina sull’istituto della decadenza e sulle sue salienti differenze rispetto alla prescrizione.
I termini per la notifica degli avvisi di accertamento sono previsti dalla legge a pena di decadenza , in ossequio a un principio di certezza dei rapporti giuridici. In caso di notificazione effettuata oltre i suddetti limiti, l’ atto è inefficace . L’attuale disciplina dei termini di accertamento, in materia di imposte sui redditi e Iva, è il risultato di un’importante modifica legislativa a opera della legge 208/2015, che ha dilatato i tempi di esercizio del potere impositivo.
La Cassazione, in una recente ordinanza, ha affermato la non idoneità dell’accertamento presuntivo già definito dal contribuente a giustificare ulteriori maggiori redditi determinati dall’Ufficio con altre metodologie in un secondo atto impositivo. Per la Corte, infatti, il nuovo reddito accertato al socio presuntivamente non può giustificare la sua capacità reddituale per le spese personali (investimenti, spese ordinarie ecc.). La pronuncia merita qualche riflessione , così come altre dei giudici di legittimità sempre in tema di accertamento integrativo e annullamento parziale.
La prescrizione è un modo di estinzione di un diritto conseguente al suo mancato esercizio per un determinato periodo di tempo. Al pari della decadenza, pertanto, l'esercizio del diritto da parte del soggetto interessato ne determina la conservazione. Tuttavia, diversamente da quanto previsto per la decadenza, l'esercizio del diritto comporta il decorso di un nuovo termine di prescrizione, che è onere dell'interessato interrompere. In ambito tributario l'esercizio del diritto si sostanzia nell'esplicazione dell'attività accertativa da parte dell'ente impositore e della successiva attività di riscossione del credito accertato da parte dell'agente della riscossione.
Le cartelle di pagamento vanno notificate nei termini perentori di cui all’art. 25 del Dpr 602/1973. Si tratta di termini di decadenza , per cui a essi non sono applicabili gli istituti dell’interruzione e della sospensione, che la legge prevede invece per il termine di prescrizione. Il mancato esercizio del diritto , ossia della notifica, nel termine assegnato dalla legge comporta quindi l’ estinzione del diritto stesso e l’impossibilità per l’agente della riscossione di procedere alla riscossione del credito.
La riforma del sistema sanzionatorio ha interessato anche le violazioni legate all’utilizzo in compensazione dei crediti creando, sia sotto il profilo amministrativo sia penale, un’importante e netta distinzione tra “non spettanti” e “inesistenti” . Da un punto di vista amministrativo si tratta per lo più di un chiarimento di previsioni già contenute nel nostro ordinamento, mentre sotto il profilo penale sono cambiate le pene a seconda della violazione commessa.