CONTRASTO ALL'EVASIONE
Fari puntati sulla c.d. evasione complessa e sulle strategie di contrasto messe in campo dagli organi di controllo. Questa condotta che, se correlata a situazioni di abuso o elusione , presuppone un controllo di tipo frontale che consenta agli organi ispettivi di eseguire i necessari accertamenti e un contraddittorio procedimentale con il contribuente, così da fornire le dovute repliche, è esaminata in dettaglio. Inviti, richieste, questionari, indagini bancarie sono gli strumenti più utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per contrastare l'evasione, tutti passati in rassegna, senza tralasciare la questione se il contribuente sottoposto a verifica fiscale, avente anche rilievo penale, possa opporre il diritto al silenzio e l'esame dei diritti e delle garanzie del contribuente "verificato", che ancora in larga parte rimangono privi di tutela.
È noto che gli strumenti più utilizzati, nella prassi, sono gli inviti , le richieste e i questionari previsti dall’articolo 32 del Dpr n. 600/1973 . Ai fini Iva, detti strumenti sono previsti dalla speculare disposizione contenuta all’articolo 51, comma 2, del Dpr n. 633/1972. Sono strumenti con i quali l’Ufficio invita il contribuente a comparire onde attivare una verifica tributaria nei suoi confronti e a svolgere il connesso contraddittorio procedimentale ovvero al fine di fornire dati e notizie relativi ai rapporti intrattenuti con altri contribuenti . I doveri e i diritti del contribuente, previsti dalla normativa nazionale , sono diversi e dettagliatamente indicati. Tuttavia, vedremo che l’ ordinamento nazionale tace in materia di diritti spettanti al contribuente in caso di verifica tributaria avente anche rilievo penale , diritti che tuttavia sono riconosciuti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo .
È il caso di chiedersi se il contribuente sottoposto a verifica fiscale , avente anche rilievo penale , possa opporre il diritto al silenzio , invocando il principio di diritto processuale penale nemo tenetur se detegere . È noto che tale principio, previsto dagli ordinamenti dei paesi occidentali, sancisce il diritto di ognuno di non poter essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale. L’ ordinamento nazionale tace in proposito e, anzi, l’Amministrazione finanziaria non riconosce tale diritto in materia tributaria argomentando che esso è strettamente confinato all’ ambito penale . Tuttavia, tale diritto è specificamente riconosciuto al contribuente dalla Corte europea dei diritti dell’uomo anche in materia tributaria .
Le indagini bancarie sono uno degli strumenti maggiormente utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per contrastare l’evasione. Esse si basano su una presunzione legale relativa , in virtù della quale all’Ufficio è sufficiente individuare i versamenti effettuati dal contribuente sui conti bancari, per far scattare a carico del contribuente stesso, l’ onere di provare che quel versamento è confluito nella determinazione del reddito dichiarato ovvero che è fiscalmente irrilevante . In difetto di tale prova, l’Ufficio può porre i versamenti non giustificati a base dell’accertamento di maggiori redditi non dichiarati . Qualora poi il soggetto accertato fosse un imprenditore , l’operatività della presunzione si estende anche ai prelevamenti . In tal caso, quindi, l’ imprenditore , sempreché i prelevamenti non risultino dalle scritture contabili, deve indicare il soggetto beneficiario e, secondo la giurisprudenza di legittimità, dimostrare l’ irrilevanza reddituale dei prelevamenti estranei alla sfera imprenditoriale. Il legislatore ha normativamente stabilito che sono estranei alla sfera imprenditoriale i prelievi inferiori a 1.000 euro giornalieri e comunque inferiori a 5.000 euro mensili .
L’articolo 12 dello Statuto del contribuente è la norma che individua i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. In realtà, come vedremo infra , nonostante l'espresso tenore della sua rubrica « Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali », la norma dispone diritti e garanzie che in larga parte rimangono privi di tutela . Giova rammentare che il diritto conosce la distinzione tra norme perfette e norme imperfette. Le norme perfette sono quelle norme munite di un' idonea sanzione . Le norme imperfette sono invece quelle che prevedono doveri non sanzionati . L’articolo 12 dello Statuto del contribuente contiene sia norme perfette , sia norme imperfette .