È sempre più evidente la necessità per gli Stati membri di operare come una singola amministrazione nella gestione dell'unione doganale. Nonostante l'importante modernizzazione attuata dalla nuova legislazione doganale, non si riscontra ancora un' applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Estremamente rilevanti per gli interessi finanziari della Ue sono le conseguenze della mancata adozione di un approccio uniforme ai controlli doganali . In ambito doganale esiste invero una forte interdipendenza tra le amministrazioni nazionali, di cui non si può non prendere atto laddove si voglia perseguire una migliore tutela degli interessi finanziari della Ue e una maggiore sicurezza dell'Unione europea e dei suoi cittadini. La gestione dei rischi Il nuovo codice doganale, nella sua definitiva attuazione, ha come obiettivi principali la fine delle procedure su supporto cartaceo, la digitalizzazione delle interazioni tra operatori commerciali e servizi doganali nonché una gestione rafforzata del rischio . Negli ultimi anni, tuttavia, in capo alle autorità doganali sono emerse delle difficoltà in merito all’adempimento delle funzioni ad esse assegnate. Nonostante l’importante modernizzazione attuata dalla nuova legislazione doganale, ad oggi non si riscontra infatti un’applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Stanno infatti aumentando gli squilibri tra gli Stati membri nei controlli doganali , a causa di approcci e risorse differenti per fronteggiare le varie problematiche che vengono a configurarsi in ambito doganale, quali la sottovalutazione delle merci, l’errata descrizione dell’origine, l’errata classificazione ecc. In particolare, sebbene le autorità doganali già effettuino una gestione dei rischi basata su un quadro comune in materia di gestione del rischio a livello unionale, il quadro di gestione dei rischi non è in realtà attuato nello stesso modo in tutti gli Stati membri. Ad esempio, alcuni Stati membri, non avendo a disposizione dati sufficienti, non svolgono analisi dei rischi a fini fiscali nella fase precedente all’arrivo delle merci oppure al momento della notifica, da parte degli operatori commerciali, dell’arrivo delle merci presso la loro sede. Tutto ciò ha delle conseguenze estremamente rilevanti per gli interessi finanziari della Ue. Se infatti gli Stati membri non seguono un approccio uniforme ai controlli doganali, è possibile che, ai fini dell’effettuazione di importazioni fraudolente, sia sufficiente scegliere l’anello più debole della catena, in tal modo evitando il rilevamento delle stesse. In ogni caso, comunque, i controlli doganali, laddove gravosi, possono incidere sulla scelta dell’ufficio doganale di importazione da parte degli operatori commerciali, provocando una diversione dei traffici verso porti o aeroporti caratterizzati da controlli meno rigorosi, generando in tal modo una distorsione dei flussi commerciali . Le sanzioni Problemi analoghi si vengono a creare anche a causa dell’assenza di un sistema comune unionale di infrazioni e sanzioni . Anche in quest’ambito, infatti, gli Stati membri che hanno una normativa più clemente per quanto concerne le sanzioni riescono ad attrarre un traffico maggiore verso i propri porti o autoporti. Tale ultima diversità di trattamento all’interno dei singoli Stati membri genera inoltre problemi con riferimento all’accesso alle semplificazioni e alle agevolazioni doganali o al processo di ottenimento della qualifica di Aeo, dal momento che queste ultime richiedono la sussistenza di criteri relativi rispetto della normativa doganale e l’assenza di infrazioni gravi. In sostanza, quindi, le attuali differenze procedurali tra i diversi Stati membri , in particolare riguardo allo sdoganamento, alle ispezioni, alle sanzioni e ai controlli, creano frammentazione, oneri amministrativi aggiuntivi e ritardi, causano divergenze nella riscossione delle imposte tra gli Stati membri e distorsioni del mercato e hanno un impatto negativo sull’ambiente, avvantaggiando altresì coloro che violano la normativa doganale. L’accesso ai dati A queste lacune del sistema doganale europeo si aggiunge inoltre la mancanza di informazioni da parte dei sistemi di valutazione del rischio degli Stati membri. Accade spesso, infatti, che tali sistemi non includano informazioni importanti, dal momento che i dati non vengono raccolti o condivisi tra gli Stati membri oppure perché questi ultimi non dispongono di informazioni comparative a livello di Unione che consentano loro di interpretare i propri dati nazionali. Sebbene una grande quantità di dati presenti in numerose banche dati e piattaforme di dati dell’Unione europea e degli Stati membri venga già utilizzata ai fini della gestione del rischio, ancora non si è provveduto infatti a interconnettere e a sfruttare adeguatamente questo immenso patrimonio di dati , a cui le autorità doganali e la Commissione dovrebbero invece poter accedere in modo più semplice e rapido. Ad ogni modo, al fine di assicurare in tutta l’Unione europea un controllo doganale di livello equivalente da parte di autorità doganali che operano in condizioni geografiche, economiche e organizzative diverse, occorre non solo che i controlli si basino su norme comuni ma che gli stessi vengano applicati dagli Stati membri in modo armonizzato e standardizzato. Sono necessarie cioè procedure amministrative armonizzate ed uno svolgimento standardizzato e semplificato delle operazioni in tutto il territorio doganale della Ue da parte delle amministrazioni competenti. Sebbene la normativa doganale sia adottata a livello dell’Unione europea, la sua attuazione è infatti affidata agli Stati membri, attraverso le rispettive amministrazioni doganali nazionali. Serve quindi correggere gli squilibri tra gli Stati membri nei controlli doganali, in particolare garantendo che tutti gli Stati dispongano di risorse umane adeguate e qualificate nonché di attrezzature moderne e affidabili per l’espletamento dei controlli doganali, anche attraverso una misurazione accurata e continua delle prestazioni, delle attività e dei compiti di controllo doganale di ciascun Stato membro. A tal fine, sarà necessario innanzitutto realizzare un miglioramento della gestione del rischio , in modo da consentire alle autorità doganali nazionali di individuare i flussi commerciali a rischio, effettuando controlli più mirati, efficienti ed efficaci in termini di costi. Per fare ciò, occorrerà tuttavia creare un repertorio comune di dati , che consenta una condivisione tempestiva e adeguata delle informazioni, nonché potenziare l’ analisi dei dati a livello unionale. In particolare, sarà necessario innanzitutto utilizzare adeguatamente i dati già esistenti sulle importazioni e sulle esportazioni, al fine di analizzare i flussi commerciali. Al riguardo, il nuovo sistema elettronico di controllo delle importazioni (ICS2) delle dogane, che sarà introdotto in tre fasi tra il 2021 e il 2024 allo scopo di individuare e bloccare preventivamente le minacce alla sicurezza dell’Ue, fornirà ulteriori dati e informazioni. Allo stesso tempo, si dovrà realizzare una condivisione e interconnessione dei dati disponibili, a cui le autorità doganali nazionali e la Commissione devono poter accedere in modo rapido e semplice. In ragione della dimensione transnazionale dei rischi, è infatti sempre più evidente la necessità di mettere in comune i “dati ufficiali” già elaborati a livello nazionale. Quanto all’analisi dei dati, quest’ultima deve essere in grado di promuovere un uso migliore e più esteso delle informazioni provenienti da tutte le fonti, facilitando le interconnessioni nella gestione dei rischi, nei controlli doganali e nelle azioni antifrode. Essa, inoltre, deve agevolare il monitoraggio delle tendenze e dei modelli, consentendo di individuare carenze e vulnerabilità e quindi di adottare decisioni politiche in modo più consapevole. Tutto ciò, tuttavia, potrà essere realizzato soltanto attraverso un’ intensa cooperazione operativa tra le amministrazioni doganali d egli Stati membri nonché tra tali amministrazioni doganali e le altre autorità, in particolare le autorità di contrasto e le autorità responsabili per la sicurezza, nonché gli operatori commerciali e altre terze parti. Ciò nondimeno, l’efficacia della cooperazione doganale dipende strettamente, a sua volta, dallo sviluppo di capacità nel settore delle tecnologie informatiche e, in particolare, dal potenziamento dei sistemi informatici esistenti nonché dallo sviluppo e dall’utilizzazione di nuovi sistemi. Al riguardo, il nuovo codice doganale dell’Unione ha innescato un vasto progetto di digitalizzazione , con 17 diversi sistemi elettronici, per i quali l’entrata in funzione avrà luogo gradualmente fino al 2025 . Detti sistemi elettronici riguardano tutte le procedure doganali e saranno pertanto al centro del funzionamento dell’unione doganale. Una volta attuato l’intero insieme dei sistemi informatici, sarà infatti possibile modernizzare e armonizzare ulteriormente le procedure di importazione, esportazione e transito, introducendo altresì nuovi strumenti, quali lo sdoganamento centralizzato. L’utilizzo di sistemi elettronici in tutte le interazioni tra operatori economici e autorità doganali, in particolare, ridurrà i costi amministrativi e gli oneri burocratici e rafforzerà la collaborazione tra le autorità doganali e l’interoperabilità tra i diversi sistemi elettronici. Infine, allo scopo di evitare il commercio illegale nonché distorsioni della concorrenza, occorre al più presto dar vita ad un regime omogeneo a livello unionale di rilevazione e di imputazione di infrazioni e di misure sanzionatorie, civili e non penali, anche attraverso l’applicazione di un sistema unico per infrazioni e di un sistema sanzionatorio unitario. Osservazioni finali Per garantire i massimi benefici per le amministrazioni nazionali, le imprese e i cittadini gli Stati membri, è oramai evidente infatti la necessità per gli Stati membri di operare come una singola amministrazione nella gestione dell’unione doganale. In ambito doganale esiste invero una forte un’ interdipendenza tra le amministrazioni nazionali , di cui non si può non prendere atto laddove si voglia perseguire una migliore tutela degli interessi finanziari dell’Unione e una maggiore sicurezza della Ue e dei suoi cittadini.