L’erogazione del rimborso delle imposte dirette avviene generalmente mediante procedure automatizzate . Per i titolari di partita Iva intestatari di un conto fiscale, invece, generalmente il rimborso di imposte dirette e di Iva può avvenire in conto fiscale tramite una procedura semplificata o una procedura ordinaria. Fino al 31 dicembre 2017, i rimborsi Iva in conto fiscale erano erogati mediante la procedura semplificata o ordinaria dall’Agente della Riscossione, in quanto soggetto gestore del conto fiscale. Tuttavia, l’articolo 1, comma 4- bis , del Dl n. 50/2017 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018 , i rimborsi da conto fiscale di cui all’articolo 78 della legge n. 413/1991, a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono, sono pagati direttamente dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio struttura di gestione. Sono rimborsati in conto fiscale i crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali Iva, a eccezione di quelli richiesti per la cessazione dell’attività. Il rimborso è eseguito a condizione che sussistano i presupposti indicati dall’articolo 30, comma 3, del Dpr n. 633/1972 e, in particolare, a condizione che l’ eccedenza a credito evidenziata sia superiore all’importo di 2.582,28 euro , salvo che si tratti di un rimborso richiesto a seguito della cessazione dell’attività. Con riferimento ai tributi locali , invece, nel caso in cui il contribuente, a decorrere dal 1° gennaio 2012, abbia effettuato versamenti a un Comune diverso da quello destinatario del tributo, l’ente locale che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve procedere al riversamento delle somme indebitamente percepite all’ente locale competente, entro 180 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.