INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE
Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale sono giunti al secondo anno di applicazione. Per evitare difficoltà e intoppi, come quelli dello scorso anno, che hanno resa necessaria una proroga dei termini per i versamenti delle imposte sui redditi con dilazione ampia (dal 30 giugno al 30 settembre), sono state introdotte alcune modifiche al fine di correggere le principali anomalie verificatesi nel periodo d’imposta 2018, sia di carattere contabile che di tipo metodologico. Tra le correzioni adottate quella relativa alla modifica del coefficiente individuale . Il cambiamento interviene in favore del contribuente per calmierare l’effetto del coefficiente individuale positivo, agendo in caso di un peggioramento rispetto alle annualità precedenti.
A partire dall’annualità 2018 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto gli indicatori Isa . Si tratta di uno strumento di tipo applicativo/statistico di “compliance fiscale” per imprese e professionisti. Il voto finale è la sintesi di un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia; questi ultimi consentono di posizionare il livello dell’ affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. A differenza di quanto accadeva con gli studi di settore il “voto” degli Isa non è però utilizzabile direttamente in sede di accertamento. L’applicazione, infatti, oltre che uno strumento di premialità, si configura come uno dei parametri per l’eventuale selezione ai fini dei controlli fiscali.
L’ anno d’imposta 2019 è il secondo con l’applicazione degli Isa. Dopo le numerose difficoltà dello scorso anno, le modifiche introdotte a partire dall’annualità d’imposta 2019, siano esse di carattere contabile che metodologico, dovrebbero aver reso possibile la risoluzione di almeno alcune delle problematiche riscontrate nella scorsa tornata dichiarativa. Una delle correzioni che dovrebbe avere maggior impatto sul risultato finale elaborato dal software potrebbe essere quella che riguarda la modifica del coefficiente individuale . In pratica la correzione interviene (pro contribuente) solo per calmierare l’effetto del coefficiente individuale positivo, agendo nei casi in cui si fosse registrato un peggioramento (nel periodo d’imposta 2019) delle condizioni di business dell’impresa rispetto alle annualità precedenti.
Il riconoscimento dei benefici premiali a seguito dell’attribuzione del punteggio di affidabilità necessario per l’ottenimento degli stessi è vincolato all’esito dell’applicazione degli Isa al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari . Al contrario la circolare n. 16/E/2020 ha espresso il concetto secondo cui, ai fini delle attività di analisi del rischio, debbano essere sempre considerati rilevanti gli esiti dell’ultima dichiarazione pervenuta (ivi compresa quindi anche quella integrativa).
Con il provvedimento n. 183037/2020 del 30 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative del regime premiale Isa per il periodo d’imposta 2019. Il provvedimento, nel confermare la griglia dei benefici previsti, individua in via ordinaria per l’ottenimento dei bonus gli stessi punteggi minimi previsti per l’applicazione degli Isa dello scorso anno . Da quest’anno, però, vengono contestualmente aggiunti nuovi livelli di affidabilità , tenendo conto anche dell’applicazione degli Isa con riferimento al periodo d’imposta 2018.
Il Dl Rilancio prevede che, ai fini dell’analisi del rischio delle posizioni da sottoporre a controllo sulla base degli Isa, gli uffici competenti, nel condurre l’attività di analisi sull’anno d’imposta 2018, dovranno tenere conto anche dei risultati relativi al 2019 . Per l’annualità 2020, invece si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli Isa per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.
Il voto Isa può essere migliorato attraverso l’operazione di adeguamento dei ricavi/compensi originariamente dichiarati. In questo caso sono dovute le maggiori imposte dirette (Irpef o Ires e Irap) oltre l’Iva per i nuovi imponibili dichiarati “per adeguamento”. Con gli Isa, però, non è più il Fisco a dover decidere a che livello gestire l’eventuale aumento dei ricavi/compensi in dichiarazione, ma sarà l’operatore a stabilire a che livello adeguarsi . Sarà quindi, quest’ultimo a poter decidere a che livello elevare i ricavi/compensi per migliorare il proprio posizionamento, senza dover per forza arrivare al valore massimo (voto 10).
Come negli studi di settore, anche negli Isa, la normativa individua i soggetti che sono esonerati dalla presentazione del modello e conseguentemente dall’applicazione dei benefici premiali, ma anche dal possibile controllo (selezione) sulla base dell’analisi del rischio effettuata dagli organi competenti attraverso le “liste” Isa. Contrariamente a quanto avveniva per gli studi di settore, non è invece prevista alcuna disposizione che obbliga il contribuente a presentare il modello anche in presenza di operazioni straordinarie .
Il voto “Isa” è fortemente sensibile al mutare del numero e della percentuale di apporto di lavoro riguardanti il personale dedicato all’attività sia esso dipendente che non dipendente. Conseguentemente diventa importante indicare nel quadro A solo il personale effettivamente addetto all’attività . Così, i soci di capitale, non dovranno in alcun modo entrare nel novero dei soggetti da indicare. È necessario, inoltre, fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d’imposta cui si riferisce il modello .